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Costituzione della cooperativa

Numero 114636 del Repertorio - Numero 39151 della Raccolta

Atto costitutivo
Della società cooperativa a responsabilità limitata per azioni "EUTERPE Soc. Coop. Per azioni a r.l."
Con sede il Lecce
Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il giorno dieci del mese di gennaio, in Lecce e nel mio recapito al viale Francesco Lo Re n. 38. Dinanzi a me Dottor ALFREDO POSITANO, Notaio in Poggiardo ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Lecce, senza l'assistenza dei testimoni ai quali le sotto costituite partiranno d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato, in quanto fornite dei requisiti di legge,
SONO COMPARSE
BUSCICCHIO DANIELA, diplomata in liceo artistico ed accademia di belle arti, [...]
CAMPA ELISA, disegnatrice e stilista di moda, [...]
DE MAGLIE LILIANA, disegnatrice e stilista di moda, [...]
LATO MARIA RITA, tecnico dell'abbigliamento e moda, [...]
OLIVIERI ANNA RITA, disegnatrice e stilista di moda, [...]
PAPERINI PAMELA FRANCESCA, disegnatrice e stilista di moda, [...]
PERULLI SIMONA, ragioniera [...]
PIRI CHIARA LUCIA, disegnatrice e stilista di moda, [...]
PRESICCE ROMINA, disegnatrice e stilista di moda, [...]
QUARTA ELISA, tecnico dell'abbigliamento e moda, [...]
SCIOLTI ROBERTA, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, [...]
ZIMMARI ALESSANDRA, tecnico dell'abbigliamento e moda, [...]
Ed inotre
Nappi Cristiana, ragioniera, [...]
Le comparenti, tutte cittadine italiane e della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale, d'accordo tra loro, convengono e stipulano quanto segue.


ARTICOLO 1


E' costituita tra le componenti Buscicchio Daniela, Campa Elisa, De Maglie Liliana, Lato Maria Rita, Olivieri Anna Rita, Paperini Pamela Francesca, Perulli Simona, Piri Chiara Lucia, Presicce Romina, Quarta Elisa, Sciolti Roberta e Zimmari Alessandra una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "EUTERPE Soc. Coop. Per azioni a r.l.".


ARTICOLO 2


La società ha sede in Lecce al viale Marche, presso l'Istituto Professionale "A. De Pace".
La società potrà istituire sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali sia in Italia che all'estero.


ARTICOLO 3


La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2040e potrà essere prorogata da delibera dell'assemblea a norma di legge.


ARTICOLO 4


La società non ha finalità speculative ed è retta dalle leggi sulla cooperazione, nonché da quelle contenute nel presente statuto, da quelle emanate dallo Stato, dagli ordinamenti regionali, provinciali e comunali.
Tramite la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, la società ha lo scopo di proseguire continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
In relazione a ciò la società si propone di:
a) estendere e rafforzare i principi della cooperazione e della mutualità;
b) favorire e sviluppare le possibilità e le capacità di lavoro dei propri soci, nonché far conseguire agli stessi il giusto compenso proveniente dall'espletamento delle loro attività professionali e lavorative indirizzate a:
1. ideazione, progettazione e realizzazione di costumi e accessori teatrali, folkloristici, di scena e di abbigliamento in genere; manutenzione, conservazione, affitto e/o vendita degli stessi;
2. ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di allestimenti di spazi fieristici e scenografici in genere;
3. esecuzione di ricami, pittura su stoffa, plissettatura tessuti e trattamenti chimici sugli stessi;
4. ideazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e restauro, vendita e/o affitto di divise ordinarie e da cerimonia (anche talari), tute, camici e ogni altro capo di abbigliamento o accessorio da lavoro;
5. ideazione, progettazione e realizzazione di campionari di industrie tessili e calzaturiere;
6. attività di stage e corsi di formazione e specializzazione relativi a percorsi professionalizzanti dei settori di cui sopra.
Per l'espletamento della propria attività la società potrà assumere incarichi da parte di enti pubblici e privati,stipulare apposite convenzioni con essi, partecipare a gare di appalto, a licitazioni ed a trattative private.
Per agevolare il conseguimento degli scopi sociali, la società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento di scopi sociali.
Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la società potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali ed altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Per sola indicazione esemplificativa:
1. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
2. potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'orientamento del credito ai soci, agli enti cui la società aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
3. potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, conformemente a quanto previsto dalle leggi speciali in materia, una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la società ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.


ARTICOLO 5


Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci si dividono in due categorie: i soci cooperatori e i soci sovventori.
E' consentita l'ammissione ai soci di elementi amministrativi e tecnici nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.
Possono essere soci anche persone giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati che, condividendo la finalità della società, intendono contribuire al proprio sviluppo od usufruirne dei servizi.


ARTICOLO 6


La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.
Le norme che regola l'ammissione di nuovi soci, gli adempimenti ed obblighi cui gli stessi sono sottoposti in caso di ammissione, le disposizioni relative al recesso, decadenza, esclusione e morte del socio, nonché il trattamento economico dei soci, sono regolate espressamente dallo statuto sociale ed in difetti si applicano le norme del codice civile.


ARTICOLO 7


Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Lire 100.000 (centomila);
b) dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Lire 500.000 (cinquecentomila), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 dello statuto sociale;
c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore di Lire 500.000 (cinquecentomila);
d) d) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 16 lettera a) dello statuto sociale;
e) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci per tassa di ammissione secondo l'articolo 6 dello statuto sociale;
f) dalle riserve ordinarie costituite anche dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 10 dello statuto sociale;
g) da ogni fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri e formato anche da eventuali contributi dello Stato o di altri benefici ammessi dalla legge a sostegno della cooperazione;
h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa al fine di essere impiegata per gli scopi sociali, da accantonare nel fondo di riserva di cui alla lettera f).
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO8


Tutti i soci cooperatori sottoscrivono e versano due azioni ciascuna del valore nominale di Lire 100.000 (centomila). Il capitale sociale iniziale sottoscritto e versato è pertanto di Lire DUEMIOLIONIQUATTROCENTOMILA (2.400.000).


ARTICOLO 9


L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 10


L'organizzazione ed il funzionamento della società è disciplinato, oltre che dal presente atto costitutivo, anche dallo statuto sociale, composto da numero trentasei articoli e che, previa lettura datane alle comparenti e dalle stesse approvato e sottoscritto nei modi di legge, al presente atto si allega come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).
Per quanto non specificatamente previsto nell'atto costitutivo e nell'allegato statuto sociale, si applicano le disposizioni di legge in tema di società cooperativa a responsabilità limitata.


ARTICOLO 11


Sono organi della società:
- l'assemblea dei soci;
il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.
- L'attività degli organi sociali, il loro funzionamento, composizione, le modalità di convocazione, la validità dei deliberati e quanto altro si riferisca al funzionamento ed alla attività di detti organi, risultano specificamente stabiliti negli articoli da 17 a 33 compresi dell'allegato statuto sociale.


ARTICOLO 12


Le comparenti fissano in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed a comporlo chiamano quindi i seguenti soci:
- Paperini Pamela, Presidente;
- Piri Chiara Lucia, Vice Presidente;
- Perulli Simona, Consigliere;
- Campa Elisa, Consigliere.
- Le quali con il presente atto accettano la carica loro conferita.


ARTICOLO 13


A comporre il primo Collegio Sindacale, le comparenti chiamano:
- Nappi Cristiana, Presidente;
- De Maglie Liliana, Sindaco effettivo;
- Buscicchio Daniela, Sindaco effettivo;
- Presicce Romina, Sindaco supplente;
- Zimmari Alessandra, Sindaco supplente;
Le quali con il presente atto accettano la carica loro conferita.


ARTICOLO 14


Le comparenti autorizzano espressamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costruzione della società e per la sua iscrizione nel Registro Prefettizio, ratificando sin da ora il suo operato, senza bisogno di ulteriore atto di conferma.


ARTICOLO 15


L'importo globale approssimativo delle spese necessarie alla
Costituzione della società e che sono poste a carico di quest'ultima ammonta a Lire
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dal quale ho dato lettura ai componenti che a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio.